Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sentenza n. 247 del 20 febbraio 2013
ll termine per impugnare i titoli abilitativi ottenuti dai vicini decorra comunque – salvo peculiari e specifiche situazioni contingenti, – solo dal momento in cui lo stato di avanzamento dei lavori riveli in modo certo e univoco le essenziali caratteristiche dell’opera realizzanda: ossia, di norma, dal termine dei lavori (finiture escluse).
Si legge:
il termine impugnatorio inizia a decorrere allorché al ricorrente siano note, con certezza, esistenza e lesività del provvedimento ottenuto da un soggetto terzo (nonché, più in generale, esistenza e lesività dell’atto impugnabile).
Nondimeno, la corretta applicazione di tale assunto esclude – per gli atti ampliativi rilasciati a soggetti terzi e di cui il ricorrente non abbia diretta conoscenza – che il mero inizio di lavori edilizi si possa considerare idoneo a fornire piena prova dell’esistenza e della lesività dei relativi titoli abilitativi, in capo al vicino che vi assista.
Il principio corretto è quello per cui “Al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione di una concessione edilizia rilasciata a terzi, l’effettiva conoscenza dell’atto si ha quando la costruzione realizzata rivela in modo certo e univoco le essenziali caratteristiche dell’opera” (così C.d.S., V, 15 settembre 2006, n. 5394).
Né, trattandosi di una piscina, può fondatamente sostenersi che, a fronte a un vincolo di inedificabilità assoluta, sarebbe bastato il mero inizio dei lavori a radicare la conoscenza dell’esistenza e della lesività dei relativi titoli abilitativi, e ciò per un duplice ordine di ragioni.
In primis, è solo la conoscenza certa e univoca delle essenziali caratteristiche che l’opera avrà al termine della sua costruzione che fa acquisire agli interessati (ossia ai vicini, che sconoscono il contenuto dei relativi titoli abilitativi) la piena consapevolezza non solo dell’esi-stenza (per la quale, invero, in zone soggette a vincoli assoluti potrebbe bastare anche il mero inizio dei lavori) di un titolo abilitativo da impugnare, bensì anche della sua lesività: che, peraltro, potrebbe anche essere tollerata dal vicino entro certi limiti, e non più oltre.
Esemplificando, il vicino che veda iniziare uno scavo, non può sapere a quale opera esso preluda (cisterna interrata, piscina, edificio); allorché veda realizzarsi una fondazione, potrà anche comprendere che si tratti di un edificio, ma l’entità della lesione non gli sarà pienamente nota finché, con il completamento della struttura portante, non sia accertabile l’altezza totale del manufatto. Palesemente, è solo tale ultimo elemento a rendere consapevoli dell’entità della lesione che si andrà a subire; sicché la sua conoscenza è condizione necessaria per far decorrere il termine d’impugnativa.
Diversamente opinando, si costringerebbero tutti i terzi, per non andare incontro a irrazionali decadenze, a impugnare immediatamente ogni nuova attività modificativa del territorio, ancor prima di sapere se a tali impugnative si abbia effettivamente un significativo interesse.
L’irragionevolezza degli effetti implicati da siffatta tesi è di piena evidenza: essa darebbe luogo a grave dispendio di risorse sia per i terzi, costretti a impugnare al buio per non decadere anche senza un reale interesse a farlo; sia per chi intraprenda l’attività edilizia, sommerso di ricorsi da parte dei terzi ancor prima che costoro abbiano chiaro cosa convenga loro fare; e, non da ultimo, per il giudice, avanti al quale, per giunta, un’enorme mole di tale contenzioso, ancora solo potenziale, finirebbe per dover poi essere dichiarato improcedibile.
In secundis e con particolare riferimento alla realizzazione di una piscina – soprattutto se, come afferma il privato appellato, si tratti di un’opera interamente realizzata senza sopraelevare l’originario piano di campagna – fino al termine dei lavori è impossibile escludere che non si tratti, invece, di una cisterna, interrata o meno.
E, anche in zone soggette a inedificabilità assoluta, tali generi di opere recano un ben diverso grado di lesione all’interesse dei vicini al corretto assetto urbanistico e paesaggistico del sito; sarebbe perciò del tutto incongruo imporre, per entrambe, la decorrenza del termine d’impugnazione sin dal momento dell’inizio dei lavori.