Condanna sonora alle spese processuali per chi non paga gli oneri condominiali e poi fa causa pretendendo che il giudice vieti al condominio di interrompergli l’erogazione dell’acqua.
DI Amministrazione

Nel caso in cui i proprietari degli appartamenti non paghino da oltre sei mesi le spese di condominio, rendendosi così morosi, l’amministratore può sospendere loro l’utilizzo di quei servizi condominiali suscettibili di essere utilizzati in modo separato [1]: si pensi all’erogazione dell’acqua, della luce, del gas, all’accesso al campetto di tennis o alla piscina.

Sulla possibilità, però, di “chiudere le tubature” si sono espressi diversi giudici in modo differente, alcuni dei quali, ritenendo l’acqua un servizio essenziale per la sopravvivenza, e pertanto tutelato dalla Costituzione, hanno negato la possibilità di interrompere la fornitura anche in caso di morosità accertata e protratta nel tempo [2].

Ora però, il Tribunale di Modena manifesta un orientamento opposto, favorevole al recupero coattivo del credito, anche a costo di lasciare la famiglia morosa senza acqua. Anzi, il condominio inadempiente che prova per di più a fare ricorso d’urgenza in tribunale (il cosiddetto “articolo 700”) per riottenere la fornitura idrica, va anche condannato alle spese processuali per “lite temeraria” [3], una condanna sonora (nel caso di specie, pari a 3.000 euro) che, probabilmente, non verrà pagata anch’essa.

Con quale faccia – sembra chiedersi il giudice – può invocare giustizia proprio chi non adempie ai propri obblighi? Non va così molto lontano il ricorso del proprietario moroso contro il condominio che gli ha staccato l’acqua: dopo la riforma, infatti, la sospensione del servizio idrico a chi non paga la bolletta è divenuta un potere-dovere dell’amministratore, mentre l’interessato non può lamentare lo spoglio dell’acqua, specialmente dopo l’avvenuto pignoramento ai suoi danni.

LA SENTENZA

LA MASSIMA

Il singolo condomino deve essere condannato per aver instaurato la controversia giudiziale in modo temerario ravvisandosi nel concreto tutti i presupposti per la pronuncia ai sensi dell’articolo 96, terzo comma, Cpc per il ricorso d’urgenza promosso ex articolo 700 Cpc dopo che l’assemblea condominiale ha deliberato la sospensione per morosità dell’approvvigionamento idrico nel relativo appartamento dovendosi ritenere che, dopo la modifica normativa che ha eliminato la previsione «ove il regolamento lo consenta», il potere di sospendere al condomino moroso l’utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato configuri un potere-dovere dell’amministratore condominiale il cui esercizio è legittimo ove la sospensione sia effettuata intervenendo esclusivamente sulle parti comuni dell’impianto, senza incidere sulle parti di proprietà esclusiva del condomino moroso, il quale non può lamentare alcuno spoglio non essendo il condomino possessore né detentore dell’immobile, dopo il pignoramento e la vendita forzata disposta.

[1] Art. 63 disp. att. cod. civ.

[2] Trib. Brescia, ord. n. 15600/2014.

[3] Art. 96 co. 3 cod. proc. civ.

Fonte http://www.condominioweb.com/condominio/sentenza2086.ashx#ixzz3zBpVpRmV
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