Il prezzo per l’acquisto dell’immobile o dell’azienda non passerà immediatamente nelle mani del costruttore/venditore, ma prima sarà stanziato in fondo destinato, gestito dal notaio, il quale poi, a trascrizione avvenuta, provvederà a girare il corrispettivo all’alienante.
Acquirenti di immobili più tutelati: una novità del maxi emendamento alla legge di stabilità è destinata, infatti, ad alterare radicalmente le vendite di immobili e aziende. Lo scopo è quello di evitare che l’acquirente versi il corrispettivo nelle mani del costruttore o del venditore di un immobile (o di un’azienda) prima che il trasferimento della proprietà sia regolarmente avvenuto o prima che il venditore abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni. Una tutela in più, quindi, per i risparmiatori.
Il venditore di un immobile o di un’azienda non percepirà più il prezzo il giorno del rogito; sarà il notaio a trasmettere il denaro dovutogli successivamente, e solo una volta che sarà stata effettuata (con successo) la trascrizione dell’atto definitivo nei pubblici registri immobiliari (formalità che, come noto, serve a “mette in sicurezza” l’immobile nel caso in cui il venditore lo alieni contemporaneamente ad altri soggetti: infatti, il primo che trascrive prevale sugli altri eventuali acquirenti).
L’Italia, così, con questa riforma, si avvicina a quanto già da tempo si pratica all’estero.
In base alla nuova norma, il notaio (o altro pubblico ufficiale incaricato della compravendita, come un segretario comunale che stipula nell’interesse del suo Comune) dovrà versare, su conto corrente “dedicato”, per tutti gli atti da lui stipulati con prezzo oltre i 100mila euro:
a) tutte le somme dovutegli a titolo di onorari, tributi e rimborsi di spese, in caso di compravendita immobiliare;
b) le somme affidategli in deposito fiduciario;
c) l’intero prezzo (o il saldo ancora dovuto) se si tratta di compravendite immobiliari o di aziende.
Gli interessi sulle somme depositate serviranno a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese.
Gli importi depositati nel conto corrente “dedicato” costituiranno un “patrimonio separato“: non saranno quindi né di proprietà del notaio, né del venditore, e saranno impignorabili a richiesta di chiunque.
Eseguita la registrazione e la pubblicità nei Registri immobiliari o, per le cessioni d’azienda, nel Registro delle imprese, e verificata l’assenza di formalità pregiudizievoli, il notaio (o altro pubblico ufficiale) provvederà a svincolare gli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo.
Se i contraenti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l’avveramento di un determinato evento o l’adempimento di una determinata prestazione, il notaio (o altro pubblico ufficiale) svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova – risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata oppure secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti – che la condizione si è verificata e la prestazione adempiuta.
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