Cane che abbaia, come dimostrare il disturbo alla quiete pubblica
DI Amministrazione

L’effettiva idoneità dei latrati del cane ad arrecare pregiudizio alle occupazioni o al riposo delle persone non deve essere accertata necessariamente in base a perizie o specifiche indagini tecniche, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori idonei a dimostrare la sussistenza di un oggettivo disturbo alla quiete pubblica.

Questo, in estrema sintesi, il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 48460, depositata il 9 dicembre 2015, con la quale i giudici di legittimità hanno confermato la condanna della proprietaria del cane per il reato dicui all’art. 659 c.p., in quanto l’animale era solito abbaiare di giorno e quasi tutte le notti, così da disturbare il sonno e recare evidente disturbo ai residenti delle abitazioni vicine.

Secondo gli Ermellini, la responsabilità per il reato in esame può essere accertata anche sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni, non essendovi l’obbligo per il giudice di disporre una perizia tecnica per stabilire se i rumori hanno oltrepassato o meno i limiti della normale tollerabilità.

Il caso – Il Tribunale di Cagliari aveva giudicato la condomina colpevole della contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), condannandola alla pena di euro 200 di ammenda per non aver impedito lo strepitio del proprio cane, pastore tedesco, così recando disturbo alle occupazioni ed al riposo dei residenti. La condomina aveva impugnato la sentenza in cassazione ritenendo non provata la sua responsabilità in quanto, a suo dire, la condanna era fondata esclusivamente sulle deposizioni dei testimoni, senza alcun accertamento tecnico che dimostrasse in maniera oggettiva il superamento della soglia di normale tollerabilità dei rumori.

La suprema Corte ha rigettato il ricorso applicando due principi dalla stessa affermati in alcuni precedenti arresti in materia.

Gli Ermellini ricordano anzitutto che l’art. 659 c.p. configura un’ipotesi di “reato di pericolo presunto per cui l’affermazione di responsabilità non implica la prova dell’effettivo disturbo di più persone “essendo sufficiente l’idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato” (Cass. pen. n. 8351/2014)

Inoltre, va richiamato l’ulteriore principio, del pari consolidato, per cui l’attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, “di tal ché il Giudice ben può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità” (per tutte, Cass. pen. n. 11031/2015).

Alla luce di tali considerazioni, nel caso di specie il tribunale ha correttamente riconosciuto la responsabilità della condomina proprietaria del cane valutando plurimi elementi istruttori, in particolarele deposizioni rese da tre testimoni che hanno confermato che “il cane della ricorrente era solito abbaiare di giorno e quasi tutte le notti, con grande frequenza, così da disturbare il sonno, reso quasi impossibile, e recare evidente disturbo al riposo degli stessi, tutti residenti nelle immediate adiacenze“.

Di contro, il giudice di merito ha altrettanto correttamente valutato inattendibili gli elementi di prova offerti dalla ricorrente (in particolare, le dichiarazioni contrarie rese da due testimoni, entrambi suoi ex fidanzati). Per la Cassazione dunque la sentenza di condanna va confermata.

Del resto, sottolinea la Corte, la stessa condomina aveva ammesso in giudizio che il cane abbaiava, anche se “non così continuamente come mi si accusa … anche perché il cane dorme, non è che stava 24 ore ad abbaiare di continuo“.
Fonte http://www.condominioweb.com/cani-che-abbaiano-come-dimostrare-il-disturbo-alla-quiete-pubblica.12373#ixzz3zBoxcvum