Il condominio può aggredire il fondo patrimoniale dei coniugi. Il fondo patrimoniale non salva i coniugi. Può essere aggredito dal condominio per soddisfare gli oneri condominiali
DI Amministrazione

Cos’è il fondo patrimoniale. L’articolo 167 del codice civile disciplina la costituzione del fondo patrimoniale tra i coniugi. Esso prevede che “Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia“.

Come si costituisce il fondo patrimoniale. La costituzione del fondo patrimoniale, comportando un limite alla disponibilità di determinati beni con vincolo di destinazione per fronteggiare i bisogni familiari, va compresa tra le convenzioni matrimoniali. => Condomino moroso e recupero crediti: se il credito è esiguo è meglio non proseguire con il pignoramento?

Pertanto, essa è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c. circa le forme delle convenzioni (atto pubblico) medesime, ivi includa quella del comma 3, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo, ai sensi dell’art. 2647 c.c., con riferimento agli immobili che ne siano oggetto, resta degradata a mera pubblicità-notizia, inidonea ad assicurare detta opponibilità (cfr, Cass. Civ., 8610/2007).

Il caso. Ciò premesso, il caso che adesso ci accingiamo a trattare ha ad oggetto un’opposizione sollevata da due coniugi rispetto l’azione esecutiva svolta dal condominio nei confronti del rispettivo immobile, in quanto ricadente all’interno del relativo “fondo patrimoniale”. In particolare, i coniugi, con ricorso straordinario alla Corte di Cassazione (avverso la Sentenza del Tribunale di Civitavecchia), hanno avuto modo di contestare il pignoramento subito in sè sul bene immobile del fondo patrimoniale, in quanto volto alla soddisfazione coattiva di un credito discendete dalle spese legali sostenute in una precedente azione di recupero del credito esercitata dal Condominio stesso e, dunque, in quanto tale, al fine di far valere un credito non propriamente riconducibile alla fattispecie degli “oneri condominiali”.

La Decisione. A dirimere la querelle vi ha pensato la Corte di Cassazione con Sentenza n° 23163 del 31 ottobre 2014. Esaminiamo il ragionamento all’uopo reso.

Ebbene. In tema di “fondo patrimoniale” il criterio identificativo dei crediti, il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni nel fondo, va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia.

L’esecuzione sui beni del fondo o sui frutti può avere luogo soltanto qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta e immediata con i bisogni della famiglia (cfr, Cas. Civ. 12998/06).

Il principio. Consegue, pertanto, che tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia, per i quali può avere luogo l’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 170 Cc , debbano essere compresi quelli riguardanti i beni costituiti in fondo patrimoniale, per definizione destinati essi stessi al soddisfacimento delle esigenze familiari; in particolare, in esso devono essere compresi i debiti per oneri condominiali e per spese processuali sopportate dal condominio per riscuotere gli oneri condominiali relativi ad un immobile facente parte del fondo patrimoniale.

Conclusione. L’articolo 170 c.c. non consente alcuna distinzione tra spese necessarie, utili o voluttuarie, né tra spese inevitabili e spese evitabili con una più oculata gestione dei beni del fondo. Conseguentemente – come è stato riferito dai giudici di legittimità -, non rileva, ai fini della pignorabilità, la distinzione tra spese per oneri condominiali e spese legali liquidate in favore del Condominio per conseguire il pagamento degli oneri condominiali. Gli uni e le altre costituiscono debiti contratti dai coniugi per quegli stessi bisogni familiari alla cui soddisfazione sono destinati i beni del fondo patrimoniale, cui le spese ineriscono, ed ai sensi del medesimo articolo i relativi creditori possono procedere all’esecuzione forzata su essi.
di Avv. Dolce Rosario

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