E’ esclusa la necessità del consenso unanime dei condomini per l’approvazione e la revisione delle tabelle millesimali
DI Amministrazione

Cass, sez. VI-2 Civile, ordinanza del 27 giugno 2012, n. 10762

Non è necessario il consenso unanime dei condomini per l’approvazione e la revisione delle tabelle millesimali. Risulta, infatti, sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, comma 2, c.c.)

L`approvazione o la revisione delle tabelle millesimali approvate a maggioranza è valida anche quando la delibera è stata approvata dal condominio in epoca anteriore alla sentenza 18477/2010 delle sezioni unite civili della Cassazione che ha ritenuto sufficiente la modifica con la sola maggioranza qualificata. Lo ha chiarito l`ordinanza 10762/2012 della sesta sezione civile della Cassazione che ha accolto il ricorso di un condominio nei confronti di due coniugi proprietari di un appartamento.