L’inquilino in assemblea di condominio: con il contratto di locazione non spetta un semplice ruolo di osservatore, ma un ruolo attivo di partecipazione e di voto.
In assemblea di condominio il conduttore non va considerato un semplice osservatore; egli ha diritto di partecipare alla discussione, di far verbalizzare le proprie osservazioni, di manifestare il proprio dissenso in ordine alla decisione presa.
La legge intende coinvolgere attivamente il conduttore nelle delibere che lo riguardano e, pertanto [1], prevede che il conduttore ha diritto di voto, al posto del proprietario dell’appartamento locatogli, nelle delibere condominiali relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria.
Lo stesso conduttore ha inoltre diritto ad intervenire, senza diritto di voto, ma con la possibilità di esprimere la propria opinione, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Tale norma intende dare all’inquilino la possibilità di decidere sulle questioni relative a spese che gravano su di lui; è quindi lui il principale interessato alle relative votazioni.
Su tali materie, dunque, si forma una assemblea condominiale allargata alla partecipazione dei conduttori posto che, questi ultimi, si sostituiscono ai relativi locatori.
L’obbligo di informare il conduttore dello svolgimento dell’assemblea che delibererà su questioni a lui pertinenti non spetta all’amministratore di condominio, bensì al proprietario dell’appartamento. Se il proprietario non adempie a tale obbligo, l’inquilino potrà rifiutarsi di rimborsare i maggiori oneri conseguenti a delibere cui non gli è stata data la possibilità di partecipare.
Il conduttore ha inoltre la possibilità di impugnare le delibere irregolari per qualsiasi motivo, purché riguardino le spese e le modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria.
L’amministratore di condominio, così come non è tenuto a inviare ai conduttori la lettera di convocazione dell’assemblea, non deve anche inviare i prospetti di bilancio consuntivo e preventivo, né è tenuto a chiedere, nei loro confronti, il pagamento degli oneri condominiali. Tale compito spetta al proprietario di casa, sebbene poi, nella prassi, questi si serva dell’amministratore di condominio quale delegato.
In ogni caso, l’amministratore non può agire direttamente in causa contro l’inquilino per il mancato pagamento delle spese condominiali. L’azione può essere esperita solo nei confronti del proprietario che, a sua volta, si dovrà rivalere nei confronti del condomino per recuperare quanto anticipato.