Chi decida di acquistare la prima casa per sé e per i propri figli e non abbia liquidità immediata una soluzione valida può essere quella di chiedere l’anticipo del proprio trattamento di fine rapporto. Vediamo nei dettagli di cosa si tratta.
Una scelta molto importante nella vita di molte persone, specialmente delle giovani coppie, è l’acquisto della prima casa e per chi non dispone immediatamente della liquidità necessaria e non ha possibilità di accedere al credito, una valida alternativa è richiedere un anticipo del TFR, il trattamento di fine rapporto.
La legge permette al lavoratore dipendente di chiedere un’anticipo del trattamento complessivo a cui ha diritto nel caso di cessazione di fine rapporto. È l’articolo 2120 del Codice civile che prevede le situazioni tassative in cui il lavoratore può chiedere l’anticipo tra cui figura, oltre alla necessità di sostenere spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, anche l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o anche per i propri figli.
Il TFR può essere richiesto in misura anticipata abbiamo detto poc’anzi, per l’acquisto della prima casa intesa come l’unità immobiliare destinata alla normale residenza e abitazione del richiedente e della sua famiglia. Se si chiede l’anticipo invece per l’acquisto della prima casa per i propri figli, il requisito abitativo deve essere richiesto in capo a questi ultimi, quindi il lavoratore richiedente è già proprietario della propria abitazione. Il lavoratore può chiedere l’anticipo del TFR una sola volta nel corso del suo rapporto di lavoro e per un importo non superiore al 70% di quello spettante. Il lavoratore per poter richiedere l’anticipo inoltre deve aver maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro.
Qualora si chieda l’anticipo del TFR per l’acquisto della prima casa, per sé o per i figli, occorre essere in possesso dell’atto notarile o altri mezzi idonei che dimostrino l’effettività dell’acquisto anche se non è ancora stato perfezionato il rogito, ad esempio il preliminare di vendita. Non si può chiedere l’anticipo quando il lavoratore deve sostenere spere per lavori di ristrutturazione e di ampliamento della casa di proprietà né per pagare eventuali debiti al fine di evitare il pignoramento o ancora per l’acquisto di box e cantine.
Tuttavia ci possono essere delle deroghe alla disciplina generale previste nei contratti collettivi o anche aziendali in cui è inquadrato il lavoratore richiedente che possono prevedere la richiesta di anticipo del TFR anche per l’acquisto della seconda casa. Quindi il consiglio è valutare il proprio caso leggendo il contratto collettivo nazionale di lavori di riferimento che può derogare alla disciplina generale.
La richiesta deve essere effettuata per iscritto direttamente al datore di lavoro, indicando oltre ai proprio dati anagrafici, quelli del datore, l’anzianità di servizio e la documentazione quindi l’atto di compravendita della prima casa o anche il solo preliminare. È bene specificare da ultimo che il datore può anche rifiutarsi di concedere l’anticipo del Tfr, in particolare quando sono già arrivate altre richieste da più del 4% dei dipendenti totali e abbia già soddisfatto il 10% delle richieste.