“Sei uno scostumato di m…!”. Ma il vicino se ne va e non ascolta.
DI Amministrazione

Le liti tra vicini: quando l’ingiuria è dietro l’angolo. Anzi: dietro la porta. Le discussioni tra condòmini, si sa, sono frequentissime, innumerevoli tanto quanto lo sono i motivi che le originano: la polvere dal balcone del piano di sopra, i rumori dall’appartamento accanto, gli schiamazzi dalle finestre, il calpestio sul pavimento, le divergenze sul colore della facciata, il cane che abbaia in cortile, le auto al posto sbagliato sono solo un brevissimo accenno alla miriade di situazioni da cui sfociano litigi condominiali che purtroppo spesso portano ad offese, magari reciproche, e gesti violenti o quantomeno di minaccia.

Ma se è vero che l’offesa è facile che si trasformi in ingiuria, non è così automatico che ogni minaccia integri gli estremi de reato previsto dall’art. 612 cod. pen. (Dare della zingara alla tua vicina ti costa 5.700 euro.)

L’ingiuria è sempre punita, purché sia presente l’offeso. Offendere qualcuno è reato, costituendo le espressioni ingiuriose la concretizzazione tipica del delitto previsto e punito dall’art. 594 cod. pen.: l’offesa al decoro od all’onore di un soggetto (che costituisce il presupposto del reato di ingiuria), infatti, è quasi sempre compiuta con l’uso della parola, ossia mediante espressioni verbali che ledano la dignità del soggetto cui sono rivolte.

Perché l’offesa costituisca ingiuria è però necessario che giunga alle orecchie della persona cui è rivolta, che questi cioè la ascolti: diversamente potremmo al più trovarci a parlare di diffamazione, il diverso reato previsto dall’art. 595 cod. pen. che punisce invece chi, comunicando con più persone, offende la reputazione di terzi soggetti non presenti al dialogo. (Si può essere condannati, anche senza essere visti, se si danneggia l’antenna del proprio vicino?)

Quindi non c’è reato se l’offesa non è percepita dal soggetto cui sono rivolte: l’hanno ricordato anche i Giudici della Cassazione che in una pronuncia di un paio di anni fa ebbero modo di precisare che “il reato di ingiuria, per il perfezionamento, prevede la presenza dell’offeso” (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 35235 del 13/09/2012).

Il particolare caso della “ingiuria per commissione”. Vi sono comunque delle circostanze in cui può parlarsi di ingiuria (nel senso penale del termine) nonostante l’offeso non ascolti le parole a lui rivolte.

È il caso, ad esempio, in cui le espressioni ingiuriose non siano udite per motivi occasionali quali “distrazione o rumori interferenti”, che impediscono alla vittima di percepire l’esatta portata delle espressioni ad essa rivolte: in simili circostanze il reato può dirsi comunque consumato ove la persona offesa “sia stata immediatamente informata da altre persone presenti” (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 4872 del 06/07/1972).

Ancora e similmente, potrà dirsi consumato il reato di ingiuria anche nel caso in cui l’offesa, pur non proferita direttamente alla persona interessata, sia divulgata a terze persone ben sapendo (o, peggio, ancora, allo scopo) che queste poi gliela riferiranno: “Risponde del reato, infatti, colui che si serva, per la comunicazione, di un intermediario, essendo sufficiente l’indubbia consapevolezza dell’agente che l’ingiuria sia comunicata all’offeso e che questi ne abbia effettiva comunicazione” (Cass. Pen., Sez. II, sent n. 2781 dell’08/02/1962).

In entrambi i casi, infatti, sussistono tanto l’elemento oggettivo del reato (l’ingiuria in quanto tale, giunta a conoscenza del destinatario) che quello soggettivo (la volontà di ledere l’onore di un soggetto e la consapevolezza che questo saprà dell’offesa). (È arrivato il “napoletano” . Condannati i vicini di casa.)

Punita l’offesa al vicino di casa che si era allontanato durante il diverbio. Per tali ragioni la Cassazione ha recentemente confermato la sentenza di condanna inflitta ad un soggetto che, durante un diverbio con un condomino del proprio palazzo, l’aveva apostrofato “Sei uno scostumato di m…!”: la V Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 29221 del 04/07/2014 ha infatti confermato la punibilità di tale espressione, sicuramente lesiva dell’onore del soggetto cui erano riferite, nonostante questi nel frattempo e prima che venisse pronunciata si fosse allontanato proprio per evitare che la situazione degenerasse, conoscendo il carattere iroso del proprio vicino, non nuovo a simili intemperanze.

I giudici di Piazza Cavour hanno infatti ricordato come il reato di ingiuria sussista anche se le offese vengano pronunciate in assenza del reo (o comunque quando questo non può sentirle) ma si ha la consapevolezza (o addirittura certezza) che questi ne verrà a conoscenza: ed in questo caso, infatti, vi erano altre persone presenti, parenti della persona ingiuriata, le quali gli hanno prontamente riferito quanto detto dal vicino di casa, come questi ben poteva sapere e forse sperava che sarebbe accaduto.

Offesa sì: minaccia no. L’atteggiamento irriguardoso ed offensivo dell’intemperante vicino di casa potrà quindi essere punito a titolo di ingiuria, come correttamente avvenuto, ma non potrà anche integrare gli estremi del reato di minaccia: se l’offeso va via non lo fa necessariamente per paura dell’atteggiamento iracondo del condomino ma per “sottrarsi ad un comportamento dell’imputato di tipo molesto”(Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 29221 del 04/07/2014).

Comportamento molesto, dunque, non certo intimidatorio o comunque capace di ingenerare quel timore di un male ingiusto che è il presupposto indispensabile perché si possa parlare di minaccia per cui nessuna punibilità per il reato previsto dall’art. 612 cod. pen. ed il vicino di casa, quello davvero scostumato, “se la caverà”, per così dire, con la sola condanna per ingiuria e con tutte le conseguenze che essa comporta.

di Avv. Mauro Blonda