La notifica per posta della cartella Equitalia è inesistente: lo dice anche Bari
DI Amministrazione

Si consolida l’orientamento dei giudici che ritengono inesistente la notifica della cartella esattoriale di Equitalia fatta a mezzo posta.

Le Commissioni Tributarie di mezza Italia sembrano essere ormai tutte contro Equitalia e il suo modo “atipico” di notificare le cartelle esattoriali. Aumenta sempre di più, infatti, il numero dei giudici che condannano l’Agente della riscossione per via della sua ostinazione a notificare le cartelle attraverso il servizio postale (le consuete buste bianche, consegnate a casa da Poste Italiane), potere che – a quanto sembra – non le sarebbe dato dalla legge.

Al coro, oggi, si aggiunge anche la Commissione Tributaria di Bari che, con una recente sentenza [1], ha confermato l’orientamento sposato già dai Tribunali di Torino, Parma, Vicenza, Campobasso, Genova, Legge, Galatina e Roma (per l’elenco completo, con l’indice dei relativi articoli, leggi: “Inesistenti le notifiche per posta delle cartelle Equitalia: anche Foggia conferma l’orientamento”).

Nella sentenza, il Collegio spiega che la legge non lascia dubbi a interpretazioni alternative: Equitalia non può utilizzare il servizio postale per le notifiche.

E allora qual è la conseguenza? Che la notifica deve considerarsi (non già nulla, bensì addirittura) inesistente. Chi è avvocato sa già quali gravi conseguenze ciò implica: ossia che la notifica si deve considerare come mai avvenuta, anche se il destinatario ha ricevuto l’atto dalle mani del postino. Insomma, accettare il plico dalle Poste non sana un vizio tanto grave come appunto quello dell’inesistenza.

Immaginare quali siano gli effetti di questa interpretazione non è difficile: se Equitalia compirà un qualsiasi atto di esecuzione forzata (per esempio: un pignoramento dello stipendio, della pensione, l’iscrizione di un’ipoteca) esso sarà totalmente invalido. E ciò perché non è stato preceduto dalla notifica della cartella esattoriale (o meglio, la notifica c’è stata, ma – come appena detto – la legge la considera “inesistente”, ossia mai avvenuta).

E dunque, il contribuente moroso potrà tirare un sospiro di sollievo, recarsi dall’avvocato e far impugnare il pignoramento subìto.