Alle e-mail può essere dato sempre pieno valore probatorio, senza che a nulla rilevi il fatto che esse siano prive di sottoscrizione qualificata.
Con la sentenza numero 11402/2016 qui sotto allegata, il Tribunale di Milano ha infatti ricordato che il regolamento EIDAS dell’Unione Europea, numero 910 del 2014, all’articolo 46 precisa a chiare lettere che il solo motivo della semplice firma elettronica di un documento non è circostanza sufficiente a privare lo stesso dei suoi effetti giuridici e della sua ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali.
Nel caso di specie, proprio la carenza di sottoscrizione era stata addotta come argomento di opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per ottenere il pagamento di alcune fatture per compensi derivanti da un contratto di collaborazione in materia di grafica e informatica.
Per il Tribunale però tale argomento non può essere considerato.
Più nel dettaglio i giudici hanno argomentato tale posizione ricordando, innanzitutto, quanto prescritto dall’articolo 21 del codice dell’amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, secondo il quale se al documento informatico è apposta una firma elettronica, esso soddisfa il requisito della forma scritta e può essere liberamente valutato in giudizio sul piano probatorio alla luce delle sue caratteristiche oggettive di qualità, di sicurezza, di integrità e di immodificabilità.
Inoltre per il Tribunale non può non considerarsi che nel regolamento EIDAS è contenuto anche un principio di non discriminazione tra firma elettronica e firma materiale e che alla prima “non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti delle firme elettroniche qualificate” (art. 25).
A tutto ciò si aggiunge che, ai sensi delle previsioni dell’articolo 3 del predetto regolamento, se l’e-mail è inviata da un indirizzo che può essere riferito ad una certa società, quest’ultimo deve essere considerato come una firma elettronica.
E se è vero che chiunque può modificare i caratteri che compongono un’e-mail, è anche vero che nel caso di specie non era stato né ipotizzato né tanto meno provato che ciò fosse avvenuto.
Il decreto ingiuntivo, dunque, è pienamente efficace.
Tribunale di Milano testo sentenza numero 11402/2016 (Valeria Zeppilli)