Dalle molestie agli atti persecutori: lo stalking entra in condominio. Carcere per i vicini che ti rendono la vita impossibile
DI Amministrazione

Il difficile rapporto tra condomini. Chi vive la realtà condominiale sa bene quanto possa essere difficile la convivenza con i propri vicini di casa, coi quali può accadere di essere in discussione, anche perenne, ed a volte purtroppo in conflitto: i rapporti, che finiscono così con l’essere complicati se non proprio burrascosi, vivono di situazioni che spesso travalicano i confini della legalità sconfinando in atteggiamenti delittuosi dai connotati più disparati: si può passare così dalle più frequenti e banali ingiurie ai fastidiosi imbrattamenti o getti di cose pericolose, attraverso comportamenti in cui sono ravvisabili gli estremi della violenza privata piuttosto che quelli delle molestie, giusto per citare alcuni dei reati che più facilmente possono essere commessi nell’ambito della vita condominiale.
Si pensi ad esempio a cosa può accadere durante un’assemblea condominiale dai toni un po’ più accesi del solito, quando è facile che scappi un’offesa che, poiché proferita in presenza di più persone, assume la connotazione della diffamazione. Si pensi ancora alla violenza privata insita nel rubare il posto auto o nell’impedire l’utilizzo di altro spazio esclusivo, o nell’ostacolare il godimento di un qualsiasi bene. E che dire infine degli schiamazzi o della radio o TV usati a tutto volume, spesso anche in orari del tutto inusuali, o dell’uso di calzature rumorose in appartamenti per nulla ovattati?

Insomma, nella quotidianità della vita condominiale è davvero facile superare il delicato limite del “penalmente rilevante”.

Dalle molestie allo stalking: quando la petulanza può costare davvero cara. Proprio perché le situazioni delittuose sin qui descritte (e molte altre ancora, naturalmente) si manifestano nella prassi di tutti i giorni è il caso di porre l’attenzione su un reato che si rischia di commettere forse inconsciamente ed inconsapevolmente, anche perché “giovane” e quindi poco conosciuto: il reato di atti persecutori, meglio noto come stalking.

Previsto dall’art. 612 bis cod. pen. ed introdotto dalla L. n. 11 del 23/02/2009, questo delitto punisce le condotte di minaccia o molestia che, reiterate nel tempo, finiscono col turbare così profondamente la vita delle vittime al punto da provocare in loro gravi stati d’ansia o, peggio ancora, costringerli a mutare le abitudini e stili di vita.

Gli elementi caratterizzanti dello stalking sono quindi la reiterazione delle azioni criminose (una sola minaccia, anche se provoca “l’effetto sperato”, non costituisce “atti persecutori” e non a caso il nome stesso del reato in questione è declinato al plurale…) e la loro incidenza negativa nella vita delle persone che ne sono vittima: il Legislatore ha voluto così tutelare quei soggetti che, subendo continue vessazioni, sono costrette a modificare la loro stessa vita che altrimenti diviene insopportabile.
Avv. Mauro Blonda