Lo stalking del vicino di casa è reato
DI Amministrazione

Alzare al massimo il volume dello stereo, danneggiare l’atrio del palazzo, i balconi, lasciare rifiuti: le persecuzioni in condominio sono rilevanti dal punto di vista penale e qualificabili come atti di stalking.

Lo stalking non è solo la condotta delirante di un “ex” che è stato tradito o di un ammiratore deluso. Lo stalking è qualsiasi forma di persecuzione che genera stati di ansia e terrore a carico della vittima. Pertanto, si tratta di comportamenti che possono essere posti anche da un vicino di casa o da un condomino.

Nel 2011 la Cassazione aveva riconosciuto la figura dello stalking condominiale (leggi la nostra guida “Stalking condominiale”). Oggi la stessa Corte è tornata sull’argomento con una sentenza [1] che, purtroppo, troverà diverse applicazioni all’interno dei rapporti di vicinato.

Quali azioni del vicino di casa rientrano nello stalking?

Non c’è bisogno del classico pedinamento per rispondere di stalking. È sufficiente infastidire e vessare i propri vicini, con condotte di vario tipo, perché possa scattare la condanna penale.

La legge [2] non specifica quali tipi di condotte possano rientrare nello stalking. La definizione è molto generica e il riferimento è a qualsiasi tipo di atto persecutorio.

Nel caso deciso dalla sentenza in commento, un condomino era solito lasciare rifiuti davanti alle porte dei vicini. Ma si può trattare di un vasto repertorio di azioni, come il danneggiare l’auto o la proprietà altrui (per esempio, il balcone), versare acido nei locali comuni dell’edificio, pronunciare epiteti gravemente ingiuriosi nei confronti di alcune persone, inserire scritti di contenuto delirante nelle cassette postali. Finanche alzare al massimo il volume dello stereo solo per creare disturbo al vicino.

La Corte Costituzionale

Proprio ieri la Corte Costituzionale è intervenuta sul tema [3] definendo le linee guida perché si possa parlare di stalking.

È necessaria, innanzitutto, che la condotta sia reiterata: il che significa che vi devono essere almeno due condotte di minacce o molestie. Anche solo un paio di atti persecutori (ma non uno soltanto) fanno scattare il reato.

In secondo luogo tali condotte devono essere idonee a cagionare uno dei tre eventi alternativamente previsti dalla legge:

1. un perdurante e grave stato di ansia o di paura;

2. un fondato timore per l’incolumità;

3. una persecuzione tale da costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.

Ecco che, quindi, anche solo lo stato di ansia, generato nella vittima, dell’avvicinarsi della sera perché già sa che il vicino inizierà a spostare i mobili e ad alzare il volume dello stereo; o la paura di affacciarsi dal balcone per paura di ricevere un vaso in testa; o il doversi allontanare di casa per qualche giorno onde non imbattersi nel vicino pericoloso, ecc.: sono tutti elementi che potrebbero far scattare gli estremi del reato.

[1] Cass. sent. n. 26589/14 del 19.06.14.

[2] Art. 612 bis cod. pen.

[3] C. Cost. sent. n. 172/14 del 18.06.2014.

– See more at: http://www.laleggepertutti.it/52341_lo-stalking-del-vicino-di-casa-e-reato#sthash.cBG7y43i.dpuf