La Cassazione specifica chi deve pagare il canone Rai: con una sentenza di questa mattina i giudici escludono che si possa evitare il versamento chiedendo l’oscuramento delle tre reti RAI.

Inutile chiedere l’oscuramento delle reti pubbliche, ossia di Rai1, Rai2, Rai3 per evitare di pagare il canone Rai: il cosiddetto abbonamento Tv deve essere ugualmente versato dai contribuenti perché costituisce una prestazione tributaria imposta dalla legge che non risulta commisurata all’effettiva possibilità di fruire di un servizio. Lo ha detto la Cassazione in una recente ordinanza [1]. Ma la sentenza lancia anche un altro monito: le fantomatiche cartelle di pagamento di Equitalia per il mancato pagamento del canone Rai sono tutt’altro che una leggenda metropolitana, tant’è che la vicenda in oggetto è scaturita proprio da un avviso di pagamento notificato dall’agente della riscossione. Ma procediamo con ordine.

La riforma del canone Rai

La pronuncia della Cassazione interviene in un periodo particolarmente caldo per i contribuenti: a partire dal 1° gennaio 2016, infatti, in forza della legge di Stabilità 2016 [2], viene applicata una automatica presunzione di detenzione di apparecchio televisivo nei confronti di tutti i cittadini (salvo per gli esercizi commerciali) per il solo fatto di aver intestato, nell’immobile di residenza, un contratto della luce. Si capovolge la vecchia logica passata: fino all’anno scorso, era il contribuente a doversi “autodenunciare”, dichiarando di possedere la televisione e, quindi, effettuato il pagamento con il bollettino postale. Invece, da quest’anno è l’inverso: il contribuente si presume già nella detenzione della tv per il solo fatto di avere un’utenza elettrica nel luogo di residenza. Salvo prova contraria: prova contraria che può essere fornita dallo stesso contribuente, mediante autocertificazione, da inviare una volta all’anno all’Agenzia delle Entrate, Ufficio 1 di Torino, in cui si attesta (sotto propria responsabilità) di non avere in casa apparecchi.

La stessa legge di Stabilità ha anche abolito la possibilità di effettuare la dichiarazione di suggellamento: oggi paga anche chi ha una vecchia Tv conservata in soffitta.

Il pagamento verrà addebitato direttamente sulla bolletta della luce in 5 rate bimestrali o 10 mensilità.

Impossibile l’oscuramento delle tre reti Rai

La sentenza in commento rigetta la richiesta di un contribuente il quale si era opposto a una cartella di Equitalia per mancato pagamento del canone. Inutile chiedere di non ricevere il segnale, o dichiarare di non aver utilizzato il televisore perché rotto nel corso dell’annualità “incriminata”. Il fatto è che l’obbligo di versare il canone non trova origine in uno specifico rapporto contrattuale fra il contribuente e l’azienda che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo: ecco perché la richiesta di oscuramento delle reti Rai non può rientrare nel novero dei fatti estintivi dell’obbligo di pagamento previsto dal regio decreto del 1938 che regola, appunto, l’imposta sulla tv [3].

Come già in passato chiarito dalla stessa Cassazione [4], l’abbonamento televisivo non deriva da uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente e la Rai – che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo – ma si tratta di una prestazione tributaria non collegata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio in questione.

È stata la Corte costituzionale a chiarire, nel 2002 [5], che il canone, più che una tassa come si riteneva un tempo, debba essere ritenuto un’imposta e in quanto tale svincolato dall’effettiva fruizione del servizio. E ciò sul presupposto della sua riconducibilità a una manifestazione di capacità contributiva, “ragionevolmente individuata”.

Persino la Corte europea dei diritti dell’uomo nel “caso Faccio” (31 marzo 2009) aveva stabilito che il canone di abbonamento alla Rai è dovuto a prescindere dall’uso dell’apparecchio radio-televisivo. Secondo la Cedu si tratta infatti “di una imposta dovuta in ragione del possesso di un apparecchio atto a ricevere qualsiasi programma televisivo” e inoltre “il canone Rai costituisce in effetti un’imposta destinata al finanziamento del servizio pubblico della radio-telediffusione”. Un sistema che permettesse di vedere soltanto i canali privati, senza pagare il canone televisivo, ammesso che possa essere tecnicamente realizzabile – secondo la Cedu – “equivarrebbe a denudare l’imposta della sua stessa natura, ossia contribuire a un servizio rivolto alla comunità e non, invece, un prezzo da corrispondere in cambio della ricezione di una particolare rete televisiva”.

Ricordiamo che la prescrizione della cartella esattoriale per il mancato pagamento del canone è di 10 anni e che i ricorsi vanno presentati alla Commissione Tributaria, giudice esclusivamente competente a decidere su questa materia [6].

[1] Cass. ord. n. 1922/2016 del “.02.2016.

[2] L. n. 208/2016.

[3] Art. 10 del Rd 346/38.

[4] Cass. sent. n. 284/2002.

[5] C. Cost. sent. n. 284/2012.

[6] Cass. S.U. sent. n. 24010/2007.

 

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